Nel can. 222§1 si legge: „I fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l’onesto sostentamento dei ministri”. Si tratta degli scopi della missione della Chiesa. L’obbligo viene sodisfatto secondo lo stato materiale dei fedeli nonostante che questo principio non sia stato expresis verbis iscritto nel Codice. Il can. 1264 definisce le offerte (oblationes) da farsi in occasione dell’amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali e non per essi. In Polonia esse, insieme con le collette, costituiscono la più diffusa forma della soddisfazione dell’obbligo del sostentamento da parte dei fedeli. Gli stipendi della messa sono destinate in primo luogo al sostentamento dei ministri sacri.
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Tom 38 Nr 1 (2005)
Opublikowane: 2021-02-10